DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1997, n. 246.
Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative modifiche ed integrazioni
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto l’articolo 9-bis, comma 13, del decretolegge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale dell’11 aprile 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;
Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento modifica, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante la disciplina delle assunzioni obbligatorie, presso i datori di lavoro pubblici, dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
Titolo del capo IV
1. Il titolo del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e’ sostituito dal seguente:
“Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici. Requisiti e modalita'”.
Art. 3.
Graduatorie
1. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 31 (Graduatorie). – 1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro – servizio politiche del lavoro secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validita’ annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell’anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie dicui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall’anno successivo a quello dell’adozione del decreto di modifica.
4. La direzione provinciale del lavoro, sentita la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, stabilisce criteri generali che prevedano la cancellazione o eventuali penalizzazioni del punteggio di graduatoria nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, rinunciano all’avviamento a selezione.”.
Art. 4.
Modalita’ di assunzione
1. L’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 32 (Modalita’ di assunzione). – 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro – servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra’ prestare servizio.
Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4 serie speciale “Concorsi ed esami”.
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformita’ alla disciplina attuativa dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneita’ a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall’amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo’ essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e’ trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e’ stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneita’ a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d’intesa con l’amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita’ richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l’ente interessato l’avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalita’ di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall’amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all’assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita’. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro – servizio politiche del lavoro a cura dell’ente che ha richiesto l’accertamento.”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 giugno 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 2
Allegato
TABELLA
(Tabella prevista dall’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 3 del presente decreto del Presidente della Repubblica).
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) Elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie.
a) Carico familiare: si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalita’ previste per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.
Le persone a carico da considerare sono:
1) coniuge convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2) figlio minorenne convivente e a carico;
3) figlio maggiorenne fino al compimento del ventiseiesimo anno di eta’ se studente e disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico, ovvero senza limiti di eta’ se invalido permanentemente inabile al lavoro;
4) fratello o sorella minorenne convivente e a carico.
b) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore: deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare dell’iscritto, con esclusione del suo nucleo familiare.
c) Anzianita’ di iscrizione: viene calcolata con riferimento alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
d) Grado di invalidita’.
B) Valutazione degli elementi.
A tutti gli iscritti e’ attribuito un punteggio base uguale a + 1000 riferito alla data convenzionale del mese di aprile 1988; su tale punteggio base sono da operare le seguenti variazioni, con l’avvertenza che il punteggio da attribuire per l’anzianita’ di iscrizione o reiscrizione e’ quello relativo al mese a cui si fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni mese di anzianita’ pregressa alla suddetta data: punti – 1;
II) per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese: punti + 1;
III) per ogni persona a carico: punti – 12;
IV) per i redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
fino a L. 1.000.000 punti 0;
da L. 1.000.001 fino a L. 2.000.000 punti + 1;
da L. 2.000.001 fino a L. 3.000.000 punti + 2;
da L. 3.000.001 fino a L. 4.000.000 punti + 3;
da L. 4.000.001 fino a L. 5.000.000 punti + 6;
da L. 5.000.001 fino a L. 6.000.000 punti + 12;
da L. 6.000.001 fino a L. 7.000.000 punti + 18;
da L. 7.000.001 fino a L. 8.000.000 punti + 24;
da L. 8.000.001 fino a L. 9.000.000 punti + 36;
da L. 9.000.001 fino a L. 10.000.000 punti + 48;
per ogni ulteriore fascia di L. 1.000.000, ulteriori + 12.
V) a tutti i lavoratori invalidi iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio sono attribuiti i seguenti punteggi:
Invalidi di guerra e servizio | |||
Percentuale invalidante | Punteggio | Categorie | Punteggio |
91 – 100% | – 28 | 1 cat. | – 28 |
81 – 90% | – 24 | 2 cat. | – 24,5 |
71 – 80% | – 20 | 3 cat. | – 21 |
61 – 70% | – 16 | 4 cat | – 17,5 |
51 – 60% | – 11,5 | 5 cat | – 14 |
41 – 50% | – 7,5 | 6 cat | – 10,5 |
33 – 40% | – 3,5 | 7 cat | – 7 |
8 cat | – 3,5 |
Il punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
Il punteggio per i figli a carico e’ attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria dell’altro rimasto disoccupato e’ immediatamente rideterminata non computando il punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parita’ i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianita’ di iscrizione e, in caso di ulteriore parita’, in ordine decrescente di data di nascita.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
– Il comma 2 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
– Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amminsitrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”. Si trascrive il testo vigente del relativo art. 41, in attuazione del quale e’ stato emanato il presente regolamento:
“Art. 41 (Requisiti di accesso e modalita’ concorsuali).
– 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all’impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita’ di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l’ammissione all’impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all’art. 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all’impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
3-bis. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina lo dotazioni organiche, le modalita’ di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalita’ concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell’art. 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo’ prevedere particolari modalita’ di selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita’ e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullita’, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato”.
– Il D.P.R. n. 3/1957 reca: “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato”.
– Il D.P.R. n. 686/1957 reca: “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
– Il D.P.R. n. 1077/1970 reca: “Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato”.
– La legge 2 aprile 1968, n. 482, reca: “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968.
– Il testo dell’art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall’art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, dall’art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ il seguente:
“Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). – 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita’ in una o piu’ regioni, le province, i comuni e le unita’ sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadare nei livelli retributivofunzionali per i quali non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita’ che abbiano la professionalita’ eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell’art. 1, comma 4. L’inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero nel caso di enti la cui attivita’ si esplichi nel territorio di piu’ circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita’ si esplichi nell’intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita’ di avviamento dei lavoratori nonche’ le modalita’ e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggioramente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita’ in piu’ regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all’assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche’ i criteri e le modalita’ per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati”.
Il comma 4-ter dell’art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche’ per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: “L’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall’art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche’ in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita’ sanitarie locali”.
– Il testo dell’art. 9-bis, comma 13, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 e’ il seguente: “Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu’ efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e’ emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta delMinistro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l’efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346, n. 487, capo IV e l’allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie”.
Note all’art. 1:
– Per il riferimento alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota alle premesse.
– Il capo IV del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, reca: “Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni – Campo di applicazione – Requisiti e modalita’ di iscrizione e di assunzione”.
– Per il riferimento alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si veda in nota alle premesse.
Nota all’art. 2:
– Per il riferimento al titolo del capo IV del D.P.R. n. 487/1994 si veda in nota all’art. 1.
Nota all’art. 3:
– L’art. 31 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, era il seguente:
Art. 31 (Graduatorie). – 1. Le graduatorie dei soggetti di cui all’art. 30 hanno validita’ annuale e sono formate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I criteri da adottare ed i punteggi da attribuire per la formazione della graduatoria sono riportati nell’allegata tabella.
3. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici anche a carattere nazionale e regionale devono essere rivolge all’ufficio provinciale del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra’ prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4 serie speciale “Concorsi ed esami”.
Note all’art. 4:
– L’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, era il seguente:
“Art. 32 (Modalita’ di assunzione). – 1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l’idoneita’ a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.
2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneita’ a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.
3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l’ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie”.
– Si riporta il testo dell’art. 9, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638: “1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all’avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell’autorita’ sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidita’ inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita e’ disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all’avviamento, salvo successivo accertamento”.