Categoria: telelavoro

CONTRATTI COLLETTIVI

CONTRATTI COLLETTIVI

I contratti collettivi che hanno previsto la negoziazione in materia di telelavoro sono i seguenti:

acc. 16 febbraio 1999. Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 (G.U. 25 febbraio 1999, n. 46, S.O);

acc. 16 febbraio 1999. Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio 1998-2001 (G.U. 13 marzo 1999, n. 60, S.O);

acc. 7 aprile 1999. Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto di “Sanità” (G.U. 19 aprile 1999, n. 90, S.O).

Di estremo interesse, nell’ambito della contrattazione di categoria, l’accordo interconfederale dedicato specificatamente al telelavoro subordinato nel settore del terziario e della distribuzione, siglato il 20 giugno 1997. L’accordo rappresenta il più completo e recente tentativo di regolamentare le possibili forme di telelavoro.

Accordo intereconfederale – Aziende del terziario della distribuzione e dei servizi – Il giorno 20 giugno 1997 tra Confcommercio e Filcams-Cgil Fisascat-Cisl Uiltucs-Uil

LEGGE 16 giugno 1998 n. 191

 LEGGE 16 giugno 1998 n. 191

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1998 – S.O. n. 110)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 15 MARZO 1997, N. 59, E 15 MAGGIO 1997, N. 127, NONCHÉ NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DI LAVORO A DISTANZA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA.

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All’articolo 1, comma 3, la lettera h) é sostituita dalla seguente: “h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche”.

3. All’articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) é aggiunta la seguente: “r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale”.

4. All’articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: “statale” sono aggiunte le seguenti: “ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell’intesa, il consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del presidente del consiglio dei ministri;”.

5. All’articolo 1, comma 6, le parole: “nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell’ambiente” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell’ambiente”.

6. All’articolo 2, dopo il comma 2, é aggiunto il seguente: