Categoria: 05mobilita

Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre

MOT 5

Prot. n. 5469/4631 – MOT 8062

Roma 30 luglio 1999

Oggetto: Adattamenti per la guida dei veicoli da parte di soggetti minorati. Raccolta di pareri per i casi non contemplati dalla circolare n.148/91.

Com’è noto, la circolare n. 148/91 riguardante gli adattamenti per la guida dei veicoli a motore da parte dei conducenti disabili affetti da una o più minorazioni, stabilisce, fra l’altro, i criteri per la selezione degli adattamenti dei veicoli in funzione delle minorazioni invalidanti, opportunamente classificate e codificate.

L. 20 maggio 1982, n. 270, pubblicata nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 22 maggio 1982, n. 139.

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (1).

 

TITOLO I

Esami di abilitazione e concorsi

 

Artt. 1-11 …omissis…

 

TITOLO II

Dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte e modifiche di disposizioni varie connesse con il precariato

 

Art. 12

Dotazioni organiche.

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondarie superiore, dei licei artistici e degli istituti d’arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all’aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall’ottavo comma del successivo articolo 13.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13 …omissis…

 

Art. 14

…omissis…

Il personale docente di ruolo, incluso – nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo – quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didatticoeducative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

E’ abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell’insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.

…omissis…

 

Artt. 15-20 …omissis…

 

TITOLO III

Norme transitorie di immissione in ruolo

 

Artt. 21-51 …omissis…

 

 

 

Art. 52

Passaggio nei ruoli statali di personale non docente.

Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è destinato all’istituto statale “A. Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.

L’istituto statale “A. Romagnoli” di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materiale didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l’utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.

 

Artt. 53-56 …omissis…

 

TITOLO IV

Norme comuni e finali

 

Artt. 57-60 …omissis…

 

Art. 61

Categorie speciali.

Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

Nei casi previsti dall’articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall’articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946, la presenza dell’assistente del docente non vedente è facoltativa.

Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso – e comunque non meno di due posti – è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.

Ai fini dell’applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.

Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.

Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori nonché egli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.

 

Legge 23 novembre 1939, n. 1815.

 

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.

Art. 1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2. [Abrogato]

Art. 3. Sono esclusi dal divieto di cui all’articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonché fermo restando l’obbligo della notificazione preveduta dall’art. 1, comma secondo, gli uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 4. [Abrogato]

L. 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n. 21.

 

L. 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1989, n. 21.

Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

 

Art. 1

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata (1).

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

 

L. 17 maggio 1983, n. 217, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1983, n. 141.

 

L. 17 maggio 1983, n. 217, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 maggio 1983, n. 141.

Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica (1).

 

TITOLO I

 

Artt. 1-5 …omissis…

 

Art. 6

Strutture ricettive.

Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Legge n. 1497 del 29 giugno 1939

 

Legge n. 1497 del 29 giugno 1939

Protezione delle bellezze naturali

(G. U. n.151 del 30/6/1939)

Art. 1

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2. le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4. le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Legge 1 giugno 1939, n. 1089

Legge 1 giugno 1939, n. 1089
Tutela delle cose d’interesse artistico e storico
Capitolo 1
Disposizioni Generali

   
    Art. 1 - Sono soggette alla presente L. le cose, immobili e mobili, che  presentano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnografico, compresi:
   
    a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive ci
       vilta';
    b) le cose di interesse numismatico;
    c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli in
    cunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di ra
    rita' e di pregio.
   
    Vi sono compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse arti
 stico o storico.
   
    Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di  autori
 viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
   
   Art. 2 -  Sono  altresi'  sottoposte alla presente legge le cose immobili
 che, a causa del loro riferimento  con   la storia politica, militare, della
 letteratura, dell'arte e della  cultura  in genere, siano state riconosciute
 di  interesse  particolarmente  importante e come tali abbiano formato ogget
 to di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la  educazio
 ne nazionale.
    La notifica, su richiesta del Ministro,   e' trascritta nei registri del
  le Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia  nei  confronti di ogni suc
  cessivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
   
   Art. 3 - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma ammini
 strativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo,
 le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.
    Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme
 di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
   L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse par
 ticolarmente importante,  e' conservato presso il Ministero dell'educazione
 nazionale e copie dello stesso sono depositate  presso  le prefetture  del
 Regno.
   Chiunque abbia interesse puo' prendere visione.
   
   Art. 4 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli
 istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco  descrittivo
 delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi
 rappresentano.
    I rappresentanti anzidetti hanno altresi' l'obbligo di denunziare le cose
 non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad ag
 giungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti.
   Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della
 presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichia
 razioni di cui al presente articolo.
   
   Art. 5 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazio
nale dell'educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notifica
delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico.
   Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere
smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
   
   Art. 6 - Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione naziona
le le cose che hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5.
   Le cose immobili e mobili di proprieta' dello Stato le quali  hanno  l'inte
resse di cui agli artt. 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vi
gilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda  la  loro
conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.
   
   Art. 7 - Il Ministro per l'educazione nazionale vigila  perche'  siano  ri
spettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle
cose soggette alla presente legge.
   
   Art. 8 - Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Mi
nistro per l'educazione  nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri,  procedera'
per quanto riguarda  le esigenze del culto, d'accordo con l'autorita' ecclesia
stica.
   
   Art. 9 -  I  sopraintendenti  possono in ogni tempo, in seguito a preavviso,
procedere ad ispezioni per  accertare  l'esistenza e lo stato di conservazione
e di custodia delle cose soggette alla presente legge.
   Nei confronti con i privati la presente  disposizione  si applica alle sole
cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai  sensi  degli  artt. 2, 3
e 5.
   
   Art. 10 - i provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione  nazionale,
sono definitivi.
   Contro i provvedimenti  delle autorita' inferiori e' ammesso, entro trenta
giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.
   
   
   
                                  Capo II
   
      Disposizioni per la conservazione, integrita' e sicurezza delle cose
   
   Art. 11 - Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai
comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demoli
te, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione  del  Ministro  per
l'educazione nazionale.
   Le cose medesime non possono essere adibite ad usi-non compatibili  con  il
loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare  pregiudizio  alla
loro conservazione o integrita'.
   Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato
dalla soprintendenza competente.
   
   Art. 12 - Le disposizioni di cui al 1 e 2 comma dell'art. precedente si ap
plicano anche alle cose di proprieta' privata notificate ai sensi degli artt.
2, 3 e 5 della presente legge.
  Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del
cambiamento di dimora del detentore, questi dovra' darne notizia alla competen
te sovraintendenza, la quale potra' prescrivere le misure che ritenga  necessa
rie perche' le cose medesime non subiscano danno.
   
   Art. 13 - Chi dispone  e chi esegue il distacco di affreschi , stemmi, graf
fiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro  per   l'educazione
nazionale , anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.
   
   Art. 14 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, del
le scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere direttamente alle opere ne
cessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle
cose indicate negli artt. 1 e 2, appartenenti a  province,  comuni,  enti  o
istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose  mobili,  di  farle
anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
   In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti con
servativi di cui al comma precedente.
   
   Art. 15 - Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano anche alle
cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sen
si degli artt. 1, 3 e 5.
   
   Art. 16 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle
scienze e delle arti, ha facolta' d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le
provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterio
ramento.
   La spesa occorrente e' a carico dell'ente proprietario.
   Qualora l'ente dimostri di non essere in condizioni di sostenerla, il Mini
nistro puo', con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in
parte dallo Stato.
   
   Art. 17 - Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 e ultimo comma dell'art. pre
cedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare  allo
Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.
   L'ammontare della spesa e' determinato con decreto del Ministro. Qualora la
spesa non sia rimborsata, il Ministro ha la facolta' di acquistare la cosa al
prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.
   Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facolta', l'ammontare del
la spesa sara' riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
   
   Art. 18 - I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle
cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbigo  di
sottoporre alla competente soprintendenza i progetti  delle opere  di  qualun
que  genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva  appro
vazione.
   La  disposizione  del  comma  precedente si applica alle cose di proprieta'
privata, nel solo caso in cui sia  intervenuta  la  notificazione di cui agli
artt. 3 e 5.
   In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente,
il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale
dell'educazione, delle scienze e delle arti.
   
   Art. 19 - Nel caso di assoluta urgenza  possono  essere  eseguiti i lavori
provvisori indispensabili per evitare danni  notevoli  all'opera,  purche' ne
sia data immediata comunicazione  alla  Soprintendenza competente, alla quale
dovranno essere  inviati,  nel piu' breve tempo, i progetti dei  lavori  defi
nitivi per l'approvazione.
   
   Art. 20 -  Il  soprintendente puo' ordinare la sospensione dei  lavori  ini
ziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.
   La stessa  facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle co
se di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la no
tifica.
   In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministero non  piu'  tardi di
60 giorni dall'ordine di sospensione.
   Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica,
l'ordine di sospensione si intende revocato.
   
   Art. 21- Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di prescrive
re le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare  che sia  messa
in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette  alle disposizioni  del
la presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alte
rate le condizioni di ambiente e di decoro.
   L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla applicazione dei  regola
menti edilizi o dalla esecuzione  di piani-regolatori.
   Le prescrizioni dettate in base  al presente articolo devono essere, su  ri
chiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipote
che ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possesso
re o detentore , a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse  si
riferiscono.
   
   Art. 22 - Con disposizione dei competenti soprintendenti, sara' vietato  il
collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e  altri  mezzi
di pubblicita', che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento de
gli immobili indicati negli artt. 1, 2 e 3.
   
   
                                Capo III
   
  Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose
   
    Sezione I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali
   
   Art. 23 - Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appar
 tengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.
   
   Art. 24 - Il Ministro per l'educazione, sentito il  Consiglio  nazionale del
l'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di  co
se  di antichita' e d'arte,  di proprieta' dello Stato o di altri enti o istitu
ti pubblici, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non  ne  sia
menomato il pubblico godimento.
  Il Ministro puo' altresi' autorizzare la alienazione di duplicati e, in  gene
re, di cose di antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le  collezioni
dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
   
   Art. 25 - Il Ministro per l'educazione nazionale,  sentito il  Consiglio na
zionale  della educazione, delle scienze e delle arti,  puo' autorizzare,  con
le cautele  da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichita' e
d'arte  con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.
   
   Art. 26 - Le cose appartenenti ad enti  o  istituti  legalmente  riconosciu
ti,diversi da quelli indicati nell'art. 23,  possono  essere  alienate, previa
autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
   Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle  scienze
e delle arti, puo'  rifiutare  l'autorizzazione,  qualora  ritenga che  l'alie
nazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente
legge o al pubblico godimento della cosa.
   
   Art. 27 - E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di  oggetti  di
proprieta' di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia  inter
venuta la notificazione di cui all'art. 5.
  Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'alienazione, anche
parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.
   
   Art. 28 -  Le  disposizioni  degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche
alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale,  a  tutti i negozi giu
ridici che possono importare alienazioni.
   Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e' riservato allo  Stato  il
diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt.
31 32.  Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia,
a qualunque titolo, data in pagamento.
   
   Art. 29 - Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o  istitu
to  pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i
materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all' imprenditore
dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui  all' art. 1
anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.
   E' nullo ogni patto contrario.
   
   
                   Sezione II - Delle cose appartenenti a privati
   
   Art. 30 - Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una  delle
cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli  preceden
ti e' tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a
titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la  proprie
ta' o la detenzione.
   Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'ob
bligo della denunzia spetta all'erede.
   
   Art. 31 - Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educa
zione nazionale ha facolta' di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione.
   Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il  prez
zo e' determinato d'ufficio dal Ministro.
   Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro,
il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo  irrevocabile  da
una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro,  l'altro
dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese  relative so
no anticipate dall'alienante.
   Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle
cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto.
   
   Art. 32 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di me
si due dalla data della denuncia.
   In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamen
te all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante e' vietato  di  effet
tuare la tradizione della cosa.
   La proprieta' passa allo Stato alla data del provvedimento col quale e' eser
citata la prelazione.
  Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
   
   Art. 33 - Il diritto di prelazione puo' essere esercitato dal Ministro  per
l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quan
do la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.
   
   Art. 34 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio  na
zionale, della educazione, delle scienze e delle arti, puo' vietare  l'aliena
zione delle collezioni e serie di oggetti di proprieta' privata, notificate ai
sensi dell'art. 5 quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia  me
nomato il pubblico godimento.
   In caso di alienazione, totale o parziale, e' riservato allo Stato il dirit
to di prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli artt. 31 e 32.
Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie
in tutto in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.
   
                                Capo IV
   
              Disposizioni sulla esportazione ed importazione
   
                        Sezione I - Esportazione
   
   Art. 35 - E' vietata nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio sto
rico e culturale nazionale, l'eportazione dal territorio della Repubblica delle
cose di cui all'art. 1 della presente legge ed al D.P.R. 30 settembre 1963,  n.
1409, che, o cosiderate in se stesse o in relazione al contesto storico-cultura
le di cui  fanno  parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giuduzio dei
competenti uffici  di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle
arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archi
vistiche.
   Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti  uf
fici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti  rispettivamente
dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione  genera
le delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del  Ministe
ro della pubblica istruzione e della Direzione generale degli archivi di  Stato
del Ministero dell'interno.
   Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate  dal
presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le com
petenti soprintendenze. (1)
   
   Art. 36 - Chiunque intenda eportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ot
tenere licenza.
   A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione  le
cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.
   Le contestazioni tra l'eportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio
della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consi
glio  nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
   
   Art. 37 -  Salvo  quanto  e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la
esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e'
soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella  se
guente:
   
    fino a lire 1.000.000: otto per cento:
    da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
    da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;
    oltre lire 21.000.000 trenta per cento.
   
   Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di
cui agli artt. 128 e 131 del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n.
363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico (2).
   
   Art. 38. - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per
gli scambi e le valute, puo', di volta in volta,  prescrivere  che  la tassa di
esporatazione di cui al precedente articolo venga pagata in una  determinata va
luta estera.
   
   Art. 39 - Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per
la pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella
denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio   tutelato
dalla presente legge.
   Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma,  nei  con
fronti dei beni per quali viene richiesta licenza di esportazione verso i  Pae
si appartenenti alla Comunita' economica europea il prezzo di acquisto e propo
sto dal Ministro stesso.
   Ove l'esportatore ritenga di non accettare  il prezzo  offerto dal Ministro
e non rinunzi alla esportazione, il prezzo stesso  sara' stabilito  secondo le
modalita' di cui all'art. 37 (3).
   
   Art. 40 - Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si
applicano anche nei casi di esportazione temporanea.
   La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo de
terminato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.
   La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerata
ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati  nel
termine stabilito.
   
   Art. 41 - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per
le finanze, puo' concedere l'esportazione temporanea in franchigia  di  oggetti
indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure
all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.
   Puo' inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli  agenti
diplomatici e consolari che si rechino all'estero  per servizio, per gli ogget
ti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.
   
   
                     Sezione II - Importazione temporanea
   
   Art. 42 - Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non
sono  soggette alla tassa di esportazione qualora la propria  importazione  sia
temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la  riesporta
zione avvenga nel termine di anni cinque.
   Detto termine sara' prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato.
   
   
                                Capo V
   
                Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte
   
   Art. 43 -  Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di eseguire
ricerche archeologiche o, in genere, opere per il  ritrovamento di cose di  cui
all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.
   A tale scopo puo', con suo decreto,  ordinare  l'occupazione degli  immobili
ove debbono eseguirsi i lavori.
   Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti,
che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli artt.65
e seguenti della L. 25 giugno 1865, n.2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro
puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia  richiesta, le cose ritrovate, o
parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
   
   Art. 44 - Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
   Al proprietario dell'immobile sara' corrisposta dal Ministro,  in denaro o
mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio,  che  in  ogni
caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
   In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modo
irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi  uno   dal
Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dal proprietario.
   
   Art. 45 - Il Ministro per l'educazione  nazionale, sentito il  Consiglio  na
zionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a en
ti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per  il  ri
trovamento di cose  di cui  all'art. 1, in qualunque parte del  territorio  del
Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli  immo
bili ove debbono eseguirsi i lavori.
   Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di  con
cessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
   In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
   La  concessione  puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda so
stituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsa
te dallo Stato le spese occorse per le opere  gia' eseguite ed  il  relativo im
porto e' fissato dal Ministro.
   Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese
fatte dal ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente  e in
modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da  nominarsi  uno
dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribuna
le. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
   
   Art. 46 - Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose  ritrovate  appar
tengono allo Stato.
   Al proprietario dell'immobile e' corrisposto dal  Ministro,  in  denaro o me
diante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in  ogni  caso
non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
   Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato  sta
bilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.
   In  caso  di non accettazione  del premio fissato dal Ministro, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.
   Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il
secondo membro della commissiomne e' nominato dal concessionario, il quale deve
anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
   
   Art. 47 - Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeogiche
o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui  all'art.1 deve ottenere
autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.
   Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto ri
guarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizza
zione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
   Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
   Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o  mediante  rilascio
di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare
la meta' del valore delle cose stesse.
   In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del  terzo  comma  dello
art. 44.
   
   Art. 48 -  Chiunque  scopra  fortuitamente  cose  mobili o immobili di  cui
all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere
vedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle  condizioni  e
nel luogo in cui sono state rinvenute.
   Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la cu
stodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne  la  sicu
rezza e la conservazione sino alla visita della autorita' competente, e, ove oc
corra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
   Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuita
mente.
   Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal
Ministro per la educazione nazionale.
   
   Art. 49 - Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
   Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro, in denaro o  mediante  rilascio
in  una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare
il quarto del valore delle cose stesse.
   Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
   In caso di non  accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le
disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
   Quando  solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal  Ministro, il se
condo membro della  commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anti
cipare le spese  del giudizio innanzi alla commissione stessa.
   
   Art. 50 - Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto  e  abbia
ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
   
   
                              Cap. VI
   
         Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico
   
   Art. 51 - E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate  nello
art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
   Il  Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'e
ducazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di  calchi
qualora le condizioni dell'originale lo consentono.
   
   Art. 52 - Il pubblico e' ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1
di proprieta' dello Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto secondo  le
norme che saranno stabilite (4) nel regolamento.
   
   Art. 53 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' fare obbligo ai  priva
ti proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le  quali sia  in
tervenuta la notificazione di cui agli artt. 2 e 3, e di collezioni o serie  no
tificate ai sensi dell'art.5, di ammettere e visitare per scopi culturali le co
se, le collezioni e le serie stesse, con le modalita' da stabilirsi caso per ca
so, inteso il proprietario.
   
                              Capo VII
   
                   Disciplina delle espropriazioni
   
   Art. 54 - Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono
essere espropriate dal Ministro  per l'educazione nazionale per ragioni di pub
blica utilita', quando l'espropriazione  stessa risponda ad un importante inte
resse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tu
telato dalla presente legge.
   Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'espropriazione  a
favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente ricono
sciuti.
   
   Art. 55 - Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed
edifici  quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi cio' necessario
per isolare  o  restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, ga
rantirne o accrescerne il decoro o il godimento  da parte del pubblico, facili
tarne l'accesso.
   
   Art. 56 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla  espro
priazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in  genere,
opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.
   
   Art. 57 - Nei casi di cui al presente capo,  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita' e' fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
   
   
                                Capo VIII
   
                                Sanzioni
   
   Art. 58 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istitu
ti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto  dal  Ministro non
presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4  o  presentino
una denuncia inesatta,  sono  puniti  con  l'ammenda  da lire  300.000  a lire
3.000.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale (5)
   Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre  la compila
zione dell'elenco a spese degli inadempienti.La nota delle spese e' resa esecu
toria con provvedimento del Ministro e rimessa, a  mezzo dell'Intendenza di fi
nanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e
la procedura privilegiata  stabilite per l'esazione delle imposte dirette.
   
   Art. 59 - Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli artt. 11,12
13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da  sei  mesi
ad un anno e con l'ammenda da lire 750.000 a lire 37.500. 000 (6).
   Il trasgressore e' tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che  il  Ministro
per la educazione nazionale, sentito il Consiglio  nazionale  dell'educazione,
delle scienze  e  delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni
da lui prodotti alla cosa .
   Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile,il trasgressore
e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perdu
ta  o alla diminuzione di valore subita  dalla cosa per effetto della trasgres
sione.
   Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Mini
tro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile  da
una commissione  composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro
dal trasgressore  ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese  relative
sono anticipate dal trasgressore.
   
   Art. 60 - Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al colloca
mento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni ed altri
mezzi di pubblicita', e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.
   Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente puo'  disporre  la
rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicita' chiedendo all'uopo,
ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.
   Le spese sono a carico del trasgressore.
   
   Art. 61 - Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, com
piuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza  del
le condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto.
   Resta sempre salva la facolta' del  Ministro  per l'educazione  nazionale di
esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32.
   
   Art. 62 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti
legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni  della  presente
legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino
ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 (7).
   
   Art. 63 - Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque  con
travvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 e' punito
con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000
(8).
   La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art.
 34.
   
   Art. 64 - Senza pregiudizio di quanto e' disposto con l'art. 66, se  per  ef
fetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 29 e 30 la cosa non si  puo' piu'
rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore e'  tenuto  a corri
spondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
   Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di  violazione  dell'art. 4,
puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparte
neva.
   Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido
al pagamento della somma.
   Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fat
ta dal ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevo
cabile da una commissione da nominare ai sensi dell'art. 59.
   
   Art. 65 - Se la cosa, temporaneamente eportata a' sensi dell'artt. 40 e 41,
non viene reimportata nel termine precritto, il trasgressore e' tenuto a corri
spondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasio
ne dell'esportazione.
   La presente disposizione non si applica  nei casi di mancata reimportazione
per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richie
sta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secon
do le norme che saranno stabilte nel regolamento.
   
   Art. 66 - E' punita con  la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da lire 300.000 a lire 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle
cose previste dalla presente legge e successive modificazioni:
   
   a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
   b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equi
voca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla li
cenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa (9).
   
   La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della
legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.
   Quando si tratti di cose di proprieta'  di  enti o istituti legamente ricono
sciuti, il Ministro per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse
siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.
   Ove non sia possibile recuperare la cosa,  sono  applicabili le disposizioni
dell'art. 64.
   
   Art. 67 - Chiunque si impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute
fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e'  punito ai
sensi dell'art. 624 del codice penale.
   Quando il reato sia  commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione
data  l'autorizzazione  di cui agli artt. 45 e 47, sono applicabili le disposi
zioni dell'art. 625 del codice penale.
   
   Art. 68 - senza pregiudizio di quanto  e'  disposto  nell'art.  precedente,
chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 e'  punito  con
l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (10).
   Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si
applica la disposizione dell'art. 59.
   
   Art. 69 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 e' puni
to con l'ammenda fino a lire 3.000.000 (11).
   
   Art. 70 - Salvo che non sia prevista una pena piu' grave, chiunque trasgredi
sce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in  conformita'
della  presente  legge,  e' punito con le pene di cui  all'art. 650  del codice
penale.
   
                            Disposizioni transitorie
   
   Art. 71 - Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verra' sta
bilito nel regolamento per l'esecuzione della  presente  legge,  rinnovera' le
notifiche per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3.
   Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presen
te legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della L. 20  giugno 1909,
n. 364, e relativo regolamento e della L. 19 maggio 1922, n. 778.
   Per quanto riguarda le  cose mobili di proprieta' privata il Ministro provve
dera', nel termine che sara' indicato  nel  regolamento  per l'esecuzione della
presente legge, alla  pubblicazione  dell'elenco  di cui all'art. 3 ed al  suo
deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le noti
fiche di importante interesse fatte per tali cose.
   
   Art. 72 - Nulla e' innovato per quanto riguarda le  raccolte  artistiche ex-
fide-commissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. 286,  L. 8  luglio  1883,
n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e L. 7 febbraio  1892,  n. 31,  nonche'
le bellezze naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778.
   
   Art. 73 - Fino a quando non entrera' in vigore il  regolamento  da  emanarsi
per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto  siano  applicabili
le norme del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.
   
 Note:
   
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, D.L. 5 luglio 1972, n. 288.
(2) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, D.L. 5 luglio 1972,  n. 288 e modifi
    cato nell'ultimo comma, dalla L. di conversione 8  agosto  1972,  n. 487.
    Vedi anche, l'art. 3 del citato D.L.
(3) Articolo cosi' sostituito dall'art. 4, D.L. 5 luglio 1972, n. 288.
(4) Cosi' rettificato con errata-corrige della G.U. 14 novembre 1939, n. 264.
(5) Comma cosi' sostituito dall'art. 15, L. 1 marzo 1975, n. 44.
(6) Comma cosi' sostituito dall'art. 16, L. 1 marzo 1975, n. 44.
(7) Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, L. 1 marzo 1975 n. 44.
(8) Comma cosi' sostituito dall'art. 18, L. 1  1975, n. 44.
(9) Comma cosi' modificato dall'art. 19, L. 1 marzo 1975, n.44
(10) Comma cosi' sostituito dall'art. 20, L. 1 marzo 1975, n. 44
(11) Articolo cosi' sostituito dall'art. 21, L. 1 marzo 1975, n.44

D.M. 14 giugno 1989, n. 236

 

D.M. 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI:

Visto l’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13;

Visto l’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

Visto l’art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Emana il seguente decreto:

Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. 384

 

DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1978, n. 384

Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici (G.U. 22 luglio 1978, n. 204).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto l’art. 27 della predetta legge concernente le barriere architettoniche e i trasporti pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti, della sanità, del turismo e dello spettacolo, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e delle telecomunicazioni e della marina mercantile;

Decreta:

E’ approvato l’allegato regolamento per l’esecuzione e l’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Regolamento concernente norme di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici

Titolo I

D.P.R.503-96

“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”

(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)

Il Presidente della Repubblica
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l’art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;