Legge 1 giugno 1939, n. 1089
Tutela delle cose d’interesse artistico e storico
Capitolo 1
Disposizioni Generali
Art. 1 - Sono soggette alla presente L. le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico
o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive ci
vilta';
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli in
cunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di ra
rita' e di pregio.
Vi sono compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse arti
stico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori
viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Art. 2 - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili
che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute
di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato ogget
to di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazio
ne nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri del
le Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni suc
cessivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3 - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma ammini
strativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo,
le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme
di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse par
ticolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione
nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del
Regno.
Chiunque abbia interesse puo' prendere visione.
Art. 4 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli
istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo
delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi
rappresentano.
I rappresentanti anzidetti hanno altresi' l'obbligo di denunziare le cose
non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad ag
giungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituti.
Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della
presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichia
razioni di cui al presente articolo.
Art. 5 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazio
nale dell'educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notifica
delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere
smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 6 - Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione naziona
le le cose che hanno l'interesse di cui agli artt. 1, 2 e 5.
Le cose immobili e mobili di proprieta' dello Stato le quali hanno l'inte
resse di cui agli artt. 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vi
gilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro
conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.
Art. 7 - Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perche' siano ri
spettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle
cose soggette alla presente legge.
Art. 8 - Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Mi
nistro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procedera'
per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorita' ecclesia
stica.
Art. 9 - I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso,
procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione
e di custodia delle cose soggette alla presente legge.
Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole
cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli artt. 2, 3
e 5.
Art. 10 - i provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione nazionale,
sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorita' inferiori e' ammesso, entro trenta
giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.
Capo II
Disposizioni per la conservazione, integrita' e sicurezza delle cose
Art. 11 - Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai
comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demoli
te, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per
l'educazione nazionale.
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi-non compatibili con il
loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione o integrita'.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato
dalla soprintendenza competente.
Art. 12 - Le disposizioni di cui al 1 e 2 comma dell'art. precedente si ap
plicano anche alle cose di proprieta' privata notificate ai sensi degli artt.
2, 3 e 5 della presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del
cambiamento di dimora del detentore, questi dovra' darne notizia alla competen
te sovraintendenza, la quale potra' prescrivere le misure che ritenga necessa
rie perche' le cose medesime non subiscano danno.
Art. 13 - Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi , stemmi, graf
fiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla
pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione
nazionale , anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.
Art. 14 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, del
le scienze e delle arti, ha facolta' di provvedere direttamente alle opere ne
cessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle
cose indicate negli artt. 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o
istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle
anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
In caso di urgenza il Ministro puo' adottare senz'altro i provvedimenti con
servativi di cui al comma precedente.
Art. 15 - Le disposizioni di cui all'art. precedente si applicano anche alle
cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sen
si degli artt. 1, 3 e 5.
Art. 16 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle
scienze e delle arti, ha facolta' d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le
provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterio
ramento.
La spesa occorrente e' a carico dell'ente proprietario.
Qualora l'ente dimostri di non essere in condizioni di sostenerla, il Mini
nistro puo', con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in
parte dallo Stato.
Art. 17 - Nei casi di cui agli artt. 14 e 15 e ultimo comma dell'art. pre
cedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo
Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.
L'ammontare della spesa e' determinato con decreto del Ministro. Qualora la
spesa non sia rimborsata, il Ministro ha la facolta' di acquistare la cosa al
prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.
Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facolta', l'ammontare del
la spesa sara' riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato.
Art. 18 - I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle
cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbigo di
sottoporre alla competente soprintendenza i progetti delle opere di qualun
que genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva appro
vazione.
La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprieta'
privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli
artt. 3 e 5.
In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente,
il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale
dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 19 - Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori
provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purche' ne
sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale
dovranno essere inviati, nel piu' breve tempo, i progetti dei lavori defi
nitivi per l'approvazione.
Art. 20 - Il soprintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori ini
ziati contro il disposto degli artt. 18 e 19.
La stessa facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle co
se di cui agli artt. 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la no
tifica.
In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministero non piu' tardi di
60 giorni dall'ordine di sospensione.
Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica,
l'ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 21- Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di prescrive
re le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa
in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni del
la presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alte
rate le condizioni di ambiente e di decoro.
L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla applicazione dei regola
menti edilizi o dalla esecuzione di piani-regolatori.
Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su ri
chiesta del Ministro, transcritte nei registri delle Conservatorie delle ipote
che ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possesso
re o detentore , a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si
riferiscono.
Art. 22 - Con disposizione dei competenti soprintendenti, sara' vietato il
collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi
di pubblicita', che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento de
gli immobili indicati negli artt. 1, 2 e 3.
Capo III
Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose
Sezione I - Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali
Art. 23 - Le cose indicate negli artt. 1 e 2 sono inalienabili quando appar
tengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.
Art. 24 - Il Ministro per l'educazione, sentito il Consiglio nazionale del
l'educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di co
se di antichita' e d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri enti o istitu
ti pubblici, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia
menomato il pubblico godimento.
Il Ministro puo' altresi' autorizzare la alienazione di duplicati e, in gene
re, di cose di antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni
dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Art. 25 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio na
zionale della educazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare, con
le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichita' e
d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.
Art. 26 - Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciu
ti,diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa
autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze
e delle arti, puo' rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alie
nazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente
legge o al pubblico godimento della cosa.
Art. 27 - E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti di
proprieta' di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia inter
venuta la notificazione di cui all'art. 5.
Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'alienazione, anche
parziale, nei casi e modi di cui all'art. 24.
Art. 28 - Le disposizioni degli artt. 23, 24, 26 e 27 si applicano anche
alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giu
ridici che possono importare alienazioni.
Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e' riservato allo Stato il
diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt.
31 32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia,
a qualunque titolo, data in pagamento.
Art. 29 - Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istitu
to pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i
materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all' imprenditore
dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all' art. 1
anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.
E' nullo ogni patto contrario.
Sezione II - Delle cose appartenenti a privati
Art. 30 - Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle
cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli preceden
ti e' tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a
titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprie
ta' o la detenzione.
Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'ob
bligo della denunzia spetta all'erede.
Art. 31 - Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educa
zione nazionale ha facolta' di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito
nell'atto di alienazione.
Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prez
zo e' determinato d'ufficio dal Ministro.
Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro,
il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da
una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro
dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative so
no anticipate dall'alienante.
Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle
cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto.
Art. 32 - Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di me
si due dalla data della denuncia.
In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamen
te all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante e' vietato di effet
tuare la tradizione della cosa.
La proprieta' passa allo Stato alla data del provvedimento col quale e' eser
citata la prelazione.
Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
Art. 33 - Il diritto di prelazione puo' essere esercitato dal Ministro per
l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quan
do la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.
Art. 34 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio na
zionale, della educazione, delle scienze e delle arti, puo' vietare l'aliena
zione delle collezioni e serie di oggetti di proprieta' privata, notificate ai
sensi dell'art. 5 quando ne derivi danno, alla loro conservazione o ne sia me
nomato il pubblico godimento.
In caso di alienazione, totale o parziale, e' riservato allo Stato il dirit
to di prelazione, da esercitarsi nei termini e modi di cui agli artt. 31 e 32.
Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie
in tutto in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.
Capo IV
Disposizioni sulla esportazione ed importazione
Sezione I - Esportazione
Art. 35 - E' vietata nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio sto
rico e culturale nazionale, l'eportazione dal territorio della Repubblica delle
cose di cui all'art. 1 della presente legge ed al D.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, che, o cosiderate in se stesse o in relazione al contesto storico-cultura
le di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico,
etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giuduzio dei
competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichita' e belle
arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archi
vistiche.
Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uf
fici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente
dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti, dalla Direzione genera
le delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministe
ro della pubblica istruzione e della Direzione generale degli archivi di Stato
del Ministero dell'interno.
Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal
presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le com
petenti soprintendenze. (1)
Art. 36 - Chiunque intenda eportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ot
tenere licenza.
A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le
cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.
Le contestazioni tra l'eportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio
della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consi
glio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 37 - Salvo quanto e' stabilito dalle leggi doganali e valutarie, la
esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea e'
soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella se
guente:
fino a lire 1.000.000: otto per cento:
da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per cento;
oltre lire 21.000.000 trenta per cento.
Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di
cui agli artt. 128 e 131 del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n.
363, nonche' a quelle di interesse documentale e archivistico (2).
Art. 38. - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per
gli scambi e le valute, puo', di volta in volta, prescrivere che la tassa di
esporatazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata va
luta estera.
Art. 39 - Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per
la pubblica istruzione ha facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella
denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato
dalla presente legge.
Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al precedente comma, nei con
fronti dei beni per quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Pae
si appartenenti alla Comunita' economica europea il prezzo di acquisto e propo
sto dal Ministro stesso.
Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro
e non rinunzi alla esportazione, il prezzo stesso sara' stabilito secondo le
modalita' di cui all'art. 37 (3).
Art. 40 - Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si
applicano anche nei casi di esportazione temporanea.
La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un periodo di tempo de
terminato e puo' essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.
La tassa di esportazione e' riscossa a titolo cauzionale. Essa e' incamerata
ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel
termine stabilito.
Art. 41 - Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per
le finanze, puo' concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti
indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure
all'arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari.
Puo' inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti
diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli ogget
ti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.
Sezione II - Importazione temporanea
Art. 42 - Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non
sono soggette alla tassa di esportazione qualora la propria importazione sia
temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesporta
zione avvenga nel termine di anni cinque.
Detto termine sara' prorogato di cinque anni su richiesta dell'interessato.
Capo V
Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte
Art. 43 - Il Ministro per l'educazione nazionale ha la facolta' di eseguire
ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui
all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.
A tale scopo puo', con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili
ove debbono eseguirsi i lavori.
Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti,
che, in caso di disaccordo, e' determinato con le norme stabilite dagli artt.65
e seguenti della L. 25 giugno 1865, n.2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro
puo' rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o
parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.
Art. 44 - Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario dell'immobile sara' corrisposta dal Ministro, in denaro o
mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni
caso non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, il premio e' determinato insindacabilmente e in modo
irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal
Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le
spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 45 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio na
zionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' fare concessione a en
ti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ri
trovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del
Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immo
bili ove debbono eseguirsi i lavori.
Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di con
cessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
In caso di inosservanza, la concessione e' revocata.
La concessione puo' altresi' essere revocata quando il Ministro intenda so
stituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsa
te dallo Stato le spese occorse per le opere gia' eseguite ed il relativo im
porto e' fissato dal Ministro.
Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese
fatte dal ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in
modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno
dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del tribuna
le. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.
Art. 46 - Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appar
tengono allo Stato.
Al proprietario dell'immobile e' corrisposto dal Ministro, in denaro o me
diante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso
non puo' superare il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato sta
bilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.
Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il
secondo membro della commissiomne e' nominato dal concessionario, il quale deve
anticipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Art. 47 - Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeogiche
o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art.1 deve ottenere
autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.
Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'art. 45 per quanto ri
guarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizza
zione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.
Le cose ritrovate appartengono allo Stato.
Al proprietario e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio
di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non puo' superare
la meta' del valore delle cose stesse.
In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dello
art. 44.
Art. 48 - Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui
all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorita' competente e provvedere
vedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e
nel luogo in cui sono state rinvenute.
Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la cu
stodia, lo scopritore ha facolta' di rimuoverle per meglio garantirne la sicu
rezza e la conservazione sino alla visita della autorita' competente, e, ove oc
corra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
Agli stessi obblighi e' soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuita
mente.
Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal
Ministro per la educazione nazionale.
Art. 49 - Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.
Allo scopritore e' corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio
in una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non puo' superare
il quarto del valore delle cose stesse.
Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.
In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le
disposizioni del terzo comma dell'art. 44.
Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il se
condo membro della commissione e' nominato dallo scopritore, il quale deve anti
cipare le spese del giudizio innanzi alla commissione stessa.
Art. 50 - Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto e abbia
ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Cap. VI
Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico
Art. 51 - E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nello
art. 1 di proprieta' dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.
Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'e
ducazione, delle scienze e delle arti, puo' autorizzare la esecuzione di calchi
qualora le condizioni dell'originale lo consentono.
Art. 52 - Il pubblico e' ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1
di proprieta' dello Stato o di altro ente o legalmente riconosciuto secondo le
norme che saranno stabilite (4) nel regolamento.
Art. 53 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' fare obbligo ai priva
ti proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia in
tervenuta la notificazione di cui agli artt. 2 e 3, e di collezioni o serie no
tificate ai sensi dell'art.5, di ammettere e visitare per scopi culturali le co
se, le collezioni e le serie stesse, con le modalita' da stabilirsi caso per ca
so, inteso il proprietario.
Capo VII
Disciplina delle espropriazioni
Art. 54 - Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono
essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pub
blica utilita', quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante inte
resse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tu
telato dalla presente legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale puo' autorizzare l'espropriazione a
favore delle province, dei comuni o di altro ente o istituto legalmente ricono
sciuti.
Art. 55 - Possono essere espropriate per causa di pubblica utilita' aree ed
edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi cio' necessario
per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, ga
rantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facili
tarne l'accesso.
Art. 56 - Il Ministro per l'educazione nazionale puo' procedere alla espro
priazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere,
opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.
Art. 57 - Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica
utilita' e' fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Capo VIII
Sanzioni
Art. 58 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istitu
ti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non
presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino
una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire
3.000.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale (5)
Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro puo' disporre la compila
zione dell'elenco a spese degli inadempienti.La nota delle spese e' resa esecu
toria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di fi
nanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e
la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.
Art. 59 - Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli artt. 11,12
13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno e con l'ammenda da lire 750.000 a lire 37.500. 000 (6).
Il trasgressore e' tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro
per la educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione,
delle scienze e delle arti, riterra' di prescrivergli per riparare ai danni
da lui prodotti alla cosa .
Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile,il trasgressore
e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perdu
ta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgres
sione.
Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Mini
tro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da
una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro
dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative
sono anticipate dal trasgressore.
Art. 60 - Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al colloca
mento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni ed altri
mezzi di pubblicita', e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.
Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente puo' disporre la
rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicita' chiedendo all'uopo,
ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.
Le spese sono a carico del trasgressore.
Art. 61 - Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, com
piuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza del
le condizioni e modalita' da esse prescritte, sono nulli di pieno diritto.
Resta sempre salva la facolta' del Ministro per l'educazione nazionale di
esercitare il diritto di prelazione a norma degli artt. 31 e 32.
Art. 62 - I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti
legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente
legge, alienino cose di antichita' e d'arte, sono puniti con la reclusione fino
ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 (7).
Art. 63 - Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque con
travvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32 e' punito
con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 1.500.000 a lire 75.000.000
(8).
La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art.
34.
Art. 64 - Senza pregiudizio di quanto e' disposto con l'art. 66, se per ef
fetto della violazione degli artt. 4, 23, 27, 29 e 30 la cosa non si puo' piu'
rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore e' tenuto a corri
spondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.
Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4,
puo' disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparte
neva.
Ove la violazione sia imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido
al pagamento della somma.
Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fat
ta dal ministro, la somma stessa e' stabilita insindacabilmente e in modo irrevo
cabile da una commissione da nominare ai sensi dell'art. 59.
Art. 65 - Se la cosa, temporaneamente eportata a' sensi dell'artt. 40 e 41,
non viene reimportata nel termine precritto, il trasgressore e' tenuto a corri
spondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasio
ne dell'esportazione.
La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione
per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richie
sta dell'interessato, conceda la trasformazione temporanea in definitiva, secon
do le norme che saranno stabilte nel regolamento.
Art. 66 - E' punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa
da lire 300.000 a lire 4.500.000 l'esportazione, anche soltanto tentata, delle
cose previste dalla presente legge e successive modificazioni:
a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equi
voca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla li
cenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa (9).
La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della
legge doganale relativa alle cose oggetto di contrabbando.
Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o istituti legamente ricono
sciuti, il Ministro per l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse
siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.
Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni
dell'art. 64.
Art. 67 - Chiunque si impossessa di cose di antichita' e d'arte, rinvenute
fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, e' punito ai
sensi dell'art. 624 del codice penale.
Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione
data l'autorizzazione di cui agli artt. 45 e 47, sono applicabili le disposi
zioni dell'art. 625 del codice penale.
Art. 68 - senza pregiudizio di quanto e' disposto nell'art. precedente,
chiunque trasgredisca le disposizioni degli artt. 45, 47 e 48 e' punito con
l'arresto fino a un anno e l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 (10).
Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si
applica la disposizione dell'art. 59.
Art. 69 - Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 e' puni
to con l'ammenda fino a lire 3.000.000 (11).
Art. 70 - Salvo che non sia prevista una pena piu' grave, chiunque trasgredi
sce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformita'
della presente legge, e' punito con le pene di cui all'art. 650 del codice
penale.
Disposizioni transitorie
Art. 71 - Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verra' sta
bilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnovera' le
notifiche per gli immobili di cui agli artt. 2 e 3.
Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presen
te legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della L. 20 giugno 1909,
n. 364, e relativo regolamento e della L. 19 maggio 1922, n. 778.
Per quanto riguarda le cose mobili di proprieta' privata il Ministro provve
dera', nel termine che sara' indicato nel regolamento per l'esecuzione della
presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo
deposito presso le regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le noti
fiche di importante interesse fatte per tali cose.
Art. 72 - Nulla e' innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-
fide-commissarie, regolate con L. 28 giugno 1871, n. 286, L. 8 luglio 1883,
n. 1461, R.D. 23 novembre 1891, n. 653, e L. 7 febbraio 1892, n. 31, nonche'
le bellezze naturali panoramiche regolate con L. 11 giugno 1922, n. 778.
Art. 73 - Fino a quando non entrera' in vigore il regolamento da emanarsi
per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili
le norme del regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.
Note:
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 1, D.L. 5 luglio 1972, n. 288.
(2) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, D.L. 5 luglio 1972, n. 288 e modifi
cato nell'ultimo comma, dalla L. di conversione 8 agosto 1972, n. 487.
Vedi anche, l'art. 3 del citato D.L.
(3) Articolo cosi' sostituito dall'art. 4, D.L. 5 luglio 1972, n. 288.
(4) Cosi' rettificato con errata-corrige della G.U. 14 novembre 1939, n. 264.
(5) Comma cosi' sostituito dall'art. 15, L. 1 marzo 1975, n. 44.
(6) Comma cosi' sostituito dall'art. 16, L. 1 marzo 1975, n. 44.
(7) Articolo cosi' sostituito dall'art. 17, L. 1 marzo 1975 n. 44.
(8) Comma cosi' sostituito dall'art. 18, L. 1 1975, n. 44.
(9) Comma cosi' modificato dall'art. 19, L. 1 marzo 1975, n.44
(10) Comma cosi' sostituito dall'art. 20, L. 1 marzo 1975, n. 44
(11) Articolo cosi' sostituito dall'art. 21, L. 1 marzo 1975, n.44