Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 – Supplemento Ordinario n. 240
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2003.